L’articolo 119 del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L 34/2020) norma la concessione di incentivi per efficientamento energetico, sismico (sisma bonus), fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo che:
Essendo però la copertura assicurativa del professionista vincolante al fine del rilascio del contributo ci sentiamo di sconsigliare vivamente di utilizzare le appendici sulle polizze professionali, ma piuttosto di stipulare una più idonea e sicura polizza stand alone, che ha realmente un massimale dedicato solo alle asseverazioni.
Il professionista avrà così la possibilità di dichiarare, come previsto, la copertura relativa alle proprie asseverazioni sul sito di enea senza aver timore di dover dare dichiarazioni inesatte.
Ecco il link di ENEA dove rendere la propria dichiarazione di avere un massimale di polizza dedicato alla singola asseverazione o che ha una capienza adeguata al numero di asseverazioni:
https://detrazionifiscali.enea.it/
In queste settimane abbiamo vagliato il mercato a 360° per individuare i migliori prodotti per rispondere tempestivamente alle esigenze di tutti i professionisti attivamente coinvolti dalle pratiche sisma bonus, eco bonus 110% ed efficientamento energetico.
Proprio per garantire le specifiche esigenze dell’assicurato in merito a tale obbligo assicurativo, nasce un prodotto ad hoc, perfettamente conforme a quanto previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Una polizza Stand Alone è un contratto che ha come oggetto una garanzia specifica rilasciata esclusivamente a tutela di tale attività, che si affianca alla comune polizza professionale di cui il professionista è già dotato.
Un esempio di polizza stand alone già presente sul mercato da svariati anni è la polizza per il visto leggero per i professionisti del settore economico giuridico (commercialisti, ragionieri, ecc..).
Cogliamo l’occasione per precisare che la polizza visto leggero è sufficiente a garantire le responsabilità a loro derivanti anche per i visti apposti sulle pratiche relative al bonus. Per visionare i prezzi delle polizze visto si può procedere da qui:
Questionario assicurazione RC Professionale – Visto Leggero S.A. (rcpolizza.it)
La polizza Standa Alone asseverazioni Superbonus110% copre i danni che il professionista potrebbe arrecare al suo cliente o allo stato durante lo svolgimento delle attività inerenti il superbonus 110%, sismabonus, efficientamento energetico e asseverazioni, con uno specifico massimale dedicato, tenendo indenne l’assicurato dalle perdite patrimoniali conseguenti ad imperizia, imprudenza o colpa dello stesso e che lo tuteli per le future richieste che potrebbero pervenire negli anni successivi alla conclusione dei lavori mediante la fondamentale garanzia della postuma decennale.
La postuma è un’estensione di copertura che tutela gli assicurati da possibili richieste di risarcimento che possano raggiungerlo successivamente alla data di cessazione dell’attività professionale.
Tale garanzia è spesso normata nei contratti della polizza professionale e in taluni casi è previsto un sovra premio da corrispondersi alla compagnia in fase di cessazione dell’attività professionale.
Nel caso specifico dei lavori relativi al superbonus, sismabonus, asseverazioni ed efficientamento energetico, la postuma deve essere garantita a prescindere al professionista, indipendentemente dalla fine della carriera professionale o il suo normale prosieguo, poiché i sinistri generatisi durante tali pratiche sono generalmente di lunga latenza e pertanto si rende necessaria l’attivazione della postuma per ogni lavoro asseverato o svolto dal professionista.
La scelta del massimale viene fatta in base al totale complessivo degli importi dei lavori da asseverare e pertanto deve essere pari o superiore agli stessi.
Se ad esempio si procederà all’asseverazione di 3 pratiche superbonus 110% per cui ciascuna pratica ha un valore di 100.000 euro, sarà sufficiente un massimale minimo di 500.000 e si potrà utilizzare la stessa polizza anche per i successivi lavori, purché non si superi il massimale di 500.000 euro.
In caso di esubero di tale massimale, il professionista sarà tenuto a stipulare una seconda polizza a copertura delle successive asseverazioni e certificazioni.
Nel momento in cui il professionista intraprende per il suo cliente l’incarico di asseverare i lavori relativi al superbonus 110%, eco bonus e sisma bonus, lo stesso inoltrerà la pratica presso l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico) ente preposto appunto alla verifica e alla concessione degli incentivi normati dal Decreto Rilancio.
Il modulo che il professionista dovrà compilare online prevede che lo stesso dichiari il massimale della sua polizza a garanzia delle asseverazioni e certificazioni relativa al superbonus 110%, sisma bonus, efficientamento energetico, fornendo anche il numero della polizza stipulata in occasione del lavoro e indicando, oltre all’importo dei lavori stessi, anche quelli per i quali è stata utilizzata la stessa polizza, fino alla concorrenza del massimale complessivo.
Aumentare semplicemente il massimale della polizza professionale pertanto non è corretto, poiché il massimale è dedicato a tutte le fattispecie di sinistri che potessero verificarsi durante il periodo assicurativo e non ci sarebbe quindi il massimale dedicato a copertura esclusiva delle specifiche asseverazioni per le pratiche eco bonus, sisma bonus e superbonus 110% , esponendo di conseguenza l’assicurato, non solo a non avere una copertura adeguata, ma anche a non essere perfettamente in regola con le direttive previste dal Decreto Rilancio.
Ci sono inoltre diverse motivazioni legate a vari dettagli tecnici della copertura assicurativa della polizza professionale, che rendono la scelta di una polizza stand alone sicuramente preferibile:
Le polizze professionali possono attivare la garanzia postuma solo in caso di cessazione dell’attività. Per cui se nell’appendice non viene precisato si ha una copertura che scade allo scadere della polizza
Ne consegue che per mantenere la copertura il professionista dovrebbe ricordarsi di rinnovare puntualmente la polizza per i restanti 9 anni, restando anche vincolato in qualche modo con la Compagnia con la quale ha la polizza professionale.
Un eventuale sinistro su una asseverazione andrebbe a compromettere la sua situazione assicurativa, con il rischio di dover pagare premi esorbitanti al rinnovo, ammesso che la Compagnia accetti il rinnovo (in caso di assenza di tacito rinnovo o continous cover)
A meno che quindi, il professionista si trovi casualmente a dover fare una solo asseverazione di importo ridotto, in tutti gli altri casi è sicuramente preferibile attivare una stand alone, possibilmente con la garanzia postuma già inclusa alla stipula.
In questo modo si ha la possibilità di archiviare pratica e polizza e non doverci più tornare su alle prossime scadenze della polizza professionale.