La nostra missione è quella di proteggere e sostenere i medici e i professionisti della salute, fornendo una difesa affidabile che consenta loro di esercitare la propria professione con tranquillità. Offriamo coperture assicurative personalizzate, pensate appositamente per soddisfare le reali esigenze del settore medico, con un’attenzione particolare alla difesa legale in situazioni di controversia o richieste di risarcimento danni.
Il Decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 148/2011 ha stabilito l’obbligatorietà a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile relativa alla propria professione, per tutti i liberi professionisti regolarmente iscritti ad un Albo Professionale.
L’obbligo per i Medici è stato introdotto dal 13 Agosto 2014, secondo le disposizioni del D.P.R. 137/2012 contenente il regolamento con i principi da attuare previsti dalla legge n. 148.
Mirano ad assicurare una pluralità di garanzie, studiate per rispondere ai bisogni del medico che deve tutelarsi da perdite patrimoniali collegate ad errori e omissioni occorsi durante l’esercizio della propria professione medica.
Tiene indenne l’assicurato da ogni somma che è tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente provocati ai propri pazienti in conseguenza di errori, omissioni e negligenze commesse durante lo svolgimento della propria attività. È tutelato anche nel caso in cui la struttura, la clinica o l’istituto in cui svolge la professione medica si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati ai pazienti.
Diagnosi errate, errori nella compilazione della cartella clinica, errori nella prescrizione della cura, danni derivanti dall’utilizzo di apparecchiature e strumenti diagnostici, danni derivanti dall’errato svolgimento di un intervento chirurgico o invasivo.
Viene garantita una copertura completa per tutto il periodo di validità dell’assicurazione, anche relativamente ad eventi verificatisi prima della sottoscrizione del contratto, purché afferenti alla retroattività definita in polizza e siano notificati alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.
La polizza Rc professionale può essere dotata, a seconda della scelta del medico, di un periodo di copertura retroattiva, che tutela il professionista da eventuali errori generatisi negli anni pregressi e non ancora denunciati allo stesso. L’assicurato può essere coperto anche per errori ed omissioni commessi in un periodo precedente la data di stipula del contratto, purché non ancora noti o conosciti al momento della stipula.
Possono essere compresi anche i danni derivanti da l’attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l’intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, interventi di primo soccorso per motivi deontologici, fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
Richiedi un preventivo per RC Professionale - Medico Dipendente Azienda Sanitaria pubblica (S.S.N.) - solo colpa grave - Giovane medico (Medico non specializzato nei primi tre anni di iscrizione all'albo)
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Solo chi si occupa in modo preponderante del rischio medico sanitario ha le giuste competenze per fornirti gli giusti strumenti e guidarti nella scelta corretta di un contratto assicurativo che sia davvero conforme alle caratteristiche della propria attività.
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I nostri prodotti assicurativi sono gestiti dalle più importanti Compagnie Assicurative d’Italia e d'Europa. Per qualsiasi domanda o chiarimento i nostri consulenti sono a completa disposizione per assisterti passo dopo passo.
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Offriamo supporto in caso di sinistro, dalla fase di istruttoria della pratica fino al completo risarcimento del sinistro stesso.
N.B: Tariffe comprensive di Tutela Civile, Penale e ATP (accertamento tecnico preventivo).
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