Il 1° marzo 2024, a sette anni dalla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, comunemente nota come Legge Gelli-Bianco, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, volto a definire:
Il decreto, composto da 19 articoli, dopo le “Disposizioni generali” e l’introduzione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (Art. 1-2), stabilisce in modo definitivo l’obbligatorietà della polizza per le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria. In conformità all’articolo 10 della Legge Gelli-Bianco, infatti:
Nello stesso articolo vengono esplicitati tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna a garantire l’indennità della struttura o dell’esercente da rischi e richieste di risarcimento danni (Art. 3).
Una parte sostanziale del decreto riguarda i massimali minimi di garanzia, definiti con precisione per singolo sinistro e per anno, differenziati per le diverse classi di rischio in base alle attività svolte dalle strutture e dai singoli professionisti, tenendo conto di attività invasive come la chirurgia, l’ortopedia, l’anestesiologia e l’assistenza al parto (Art. 4).
Per quanto riguarda l’efficacia temporale della garanzia, il decreto specifica che la polizza opera secondo la modalità “claims made”, pertanto sono coperte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, inclusi i 10 anni antecedenti (retroattività) e successivi (ultrattività) in caso di cessazione dell’attività per qualsiasi motivo (Art. 5).
L’Articolo 6 sancisce il diritto di recesso dell’assicuratore, che può avvenire prima della scadenza in caso di condotta gravemente colposa del professionista per più di un sinistro, confermata da una sentenza definitiva che comporti il pagamento di un risarcimento.
Il decreto prosegue evidenziando gli obblighi di pubblicità e trasparenza per le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie. Secondo l’articolo 5, comma 1 del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012, il professionista è tenuto a comunicare al cliente i dettagli della polizza professionale e il relativo massimale, nonché ogni successiva variazione. Le strutture devono rendere disponibili, tramite il proprio sito internet, i dati relativi a risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio legati alle attività sanitarie (Art. 7).
Nell’Art. 8, vengono consentite eccezioni opponibili al danneggiato previa sottoscrizione di clausola contrattuale, come fatti non coperti dalla polizza, richieste di risarcimento fuori dai periodi previsti, limitazioni contrattuali e mancato pagamento del premio.
Le strutture sanitarie possono, infatti, adottare misure analoghe di copertura per responsabilità civile (Art. 9), cioè con assunzione diretta del rischio. In questo caso, la struttura deve costituire un fondo specifico a copertura dei rischi che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento a suo carico (Art. 10). Oltre al fondo rischi, la struttura deve costituire un fondo riserva sinistri che comprende l’ammontare totale necessario a far fronte alle richieste di risarcimento relative a sinistri denunciati e non ancora liquidati (Art. 11). Per evitare duplicazioni degli importi accantonati per uno stesso evento, è prevista la traslazione dal fondo rischi al fondo riserva sinistri, per la parte corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati (Art. 12). La congruità degli accantonamenti dei fondi è certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale, che rilascia un giudizio di sufficienza (Art. 13).
Nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, la copertura viene attuata secondo il principio “claims made”. Ciò implica che i sinistri devono essere denunciati durante il periodo assicurativo e devono riguardare eventi verificatisi nello stesso periodo o durante il periodo di retroattività. Per quanto non compreso nella copertura fornita dall’assicuratore, la struttura è tenuta a garantire quanto previsto direttamente nell’assunzione del rischio (Art. 14).
I rapporti tra l’assicuratore e la struttura devono essere regolamentati attraverso obbligatori accordi di gestione, inclusi nella polizza, che disciplinano i criteri e le modalità di gestione coordinata, liquidazione e istruzione del sinistro, nonché la valutazione del danno da risarcire. La gestione del sinistro è affidata a un apposito Comitato Valutazione Sinistri (Art. 15).
Per garantire un’efficiente gestione dei sinistri, la struttura deve istituire una funzione di valutazione in grado di esaminare, sotto l’aspetto medico-legale, clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste rivolte ad essa. Questa funzione costituisce un supporto essenziale per l’identificazione delle voci corrette e congrue da inserire in bilancio relativamente al fondo rischi e riserva sinistri. Lo stesso articolo stabilisce le competenze minime obbligatorie, interne ed esterne, che la struttura deve garantire. (Art. 16)
Annualmente, la struttura deve analizzare i principali rischi di responsabilità civile nel settore sanitario ai quali è esposta. Questo processo è fondamentale per fornire ad un eventuale assicuratore le informazioni essenziali per una corretta quotazione del premio. I processi di valutazione sono effettuati su base continuativa e devono essere valutati annualmente con una relazione sulla sua adeguatezza ed efficacia. Tale relazione deve includere una comparazione tra le valutazioni effettuate e i risultati ottenuti, evidenziando eventuali criticità e proponendo interventi migliorativi necessari (Art. 17).
L’ultima sezione, titolata “Disposizioni finali”, impone agli assicuratori di adeguare i contratti di assicurazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, conformandoli ai requisiti minimi previsti dal regolamento. (Art. 18).
L’Art. 19 conclude il Regolamento con una clausola di invarianza finanziaria.